Insieme agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, ha introdotto il c.d. ACCESSO CIVICO.
Chiunque, in virtù di detto diritto, può richiedere all’ASST del Garda documenti, informazioni o dati per i quali vige uno specifico obbligo di pubblicazione e questa sia stata omessa.
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata alla Responsabile della Trasparenza aziendale.
Entro 30 giorni dal ricevimento, l’Azienda provvederà alla pubblicazione nel sito web del documento, dell’informazione o del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento link di riferimento. Ove il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino invece già pubblicati in osservanza della normativa vigente, l’Azienda Ospedaliera indica al richiedente il relativo collegamento link.
Modulo: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Il Responsabile Aziendale della Trasparenza, riferito a tutte le articolazioni aziendali, a tutti gli uffici, anche periferici, è la Dott.ssa Grazia Boffelli – tel. 0309145703 – mail
Il titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta è il Dott. Pietro Canino Direttore Amministrativo – tel.0309145481 – mail
Accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto n. 241.
Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Le strutture aziendali competenti all’istruttoria delle istanze sono:
per la documentazione sanitaria cliccare qui
per la documentazione amministrativa cliccare qui
Regolamento di accesso agli atti dell’Asst del Garda in attuazione della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Introdotto dal D.L.gs 25 maggio 2016 n. 97 – art. 5 c. 2 “…chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’ art.5-bis”.
Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti, le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’ obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso può essere inoltrata :
Modulo: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI/DATI/INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS N.33/2013