Adempimenti in materia di Decertificazione e Certificati (Art. 15, L. 183/2011)
In conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che ha modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informano gli utenti e le Amministrazioni procedenti sulle disposizioni vigenti in materia di “Decertificazione” e sulle modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive.
Dal 1° Gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti da:
Nota sanzionatoria: La richiesta o l’accettazione di certificati da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 2, D.P.R. 445/2000).
I certificati emessi da questa Amministrazione restano validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati (es. banche, assicurazioni, imprese).
Tali certificazioni recano obbligatoriamente in calce, a pena di nullità, la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati Gestori di Pubblici Servizi”.
Restano esclusi da tali misure, e continuano pertanto a essere rilasciati e gestiti secondo le modalità ordinarie, i certificati medici, sanitari e tutti gli altri certificati speciali indicati all’articolo 49 del D.P.R. n. 445/2000.
Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. A tal fine, il cittadino/interessato deve fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Tempistiche di gestione delle richieste
Le richieste pervenute verranno evase nel minor tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
Spese a carico dell’utente
Nessuna.
Come presentare una richiesta di controllo sulla veridicità dei dati (Per le Amministrazioni procedenti)
Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi che intendono verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute possono inviare una formale richiesta a questa Amministrazione rispettando i seguenti criteri:
Ufficio Protocollo – Servizio Affari Generali e Legali –
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda –
Località Montecroce- 25015 Desenzano del Garda
Tel. n. 030 9145471
e-mail pec:
Il protocollo aziendale provvederà a trasmettere la richiesta pervenuta al Settore aziendale competente.
Dati oggetto di controllo
Di seguito sono elencati i Servizi che detengono i dati oggetto di controllo e che sono destinatari delle richieste di controllo sulle autocertificazioni:
S.C. Gestione Risorse Umane: dati riguardanti il profilo giuridico/economico del rapporto di lavoro dipendente e libero professionale, borsisti, stagisti;
S.C. Gestione Acquisti: dati riguardanti commesse di beni e servizi
S.C. Ufficio Tecnico: dati riguardanti commesse di opere pubbliche
S.C. Affari Generali: dati riguardanti frequenze volontarie, tirocinanti, specializzandi e altri dati non rientranti negli ambiti sopraindicati.
