Ad integrazione delle Circolari Ministeriali, DGSISS 1341_19.02.2016, DGSISS 3251_21.04.2016, DGSISS 2051_08.02.2019 e DGSISS 7435_17.03.2020 per l’applicazione delle disposizioni previste dall’ art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’ art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si rammenta che per i Dispositivi Medici è obbligatorio inserire nella sezione <DettaglioLinee> di <DatiBeniServizi> della fattura elettronica le informazioni di dettaglio per i campi:
1) “CodiceTipo”.DMX con x=(1,2,0) in base al tipo di dispositivo:
- 1 per dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro
- 2 per sistema o Kit assemblato;
- 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio.
2) “CodiceValore”. Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n.
17/2010) per i dispositivi medici o DM 23 dicembre 2013 per i dispositivi medici diagnostici in vitro.
Oppure
Valore “0” se il numero di Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non è in grado di identificarlo.
3) “RiferimentoAmministrazione”. Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria.
Il dato deve essere inserito nelle fatture elettroniche per permettere al Ministero dell’ Economia e delle Finanze il monitoraggio della spesa per Dispositivi Medici. Pertanto dal 1° semestre 2021, questa Azienda non procederà alla liquidazione delle fatture elettroniche di Dispositivi Medici in carenza della corretta compilazione dei campi sopra indicati.
In considerazione dell’adozione del decreto MEF 27.12.2019 (G.U. Serie Generale n. 12 del 16.01.2020), fatture non conformi a quanto previsto dalla normativa testè citata, non potranno essere liquidate e pagate.
Inoltre, in caso di omessa o errata indicazione del codice repertorio le fatture elettroniche inviate tramite SDI verranno rifiutate ai sensi delle previsioni del decreto ministeriale 132 del 24.08.2020.
Fatturazione elettronica – dispositivi medici