Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“ che introduce all’art. 4 la regolamentazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Le DAT sono informalmente conosciute anche come testamento biologico o biotestamento, ma solo le DAT rappresentano il documento giuridicamente valido e vincolante.
DAT indica un documento formale in cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime in anticipo le proprie preferenze in merito ai trattamenti sanitari che desidera o non desidera ricevere nel caso in cui dovesse trovarsi in una condizione di incapacità a prendere decisioni in autonomia.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede quindi la possibilità, attraverso le DAT, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
La Legge prevede inoltre la possibilità di indicare nelle DAT una persona di fiducia, denominata fiduciario, che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.
1. Informarsi
Prima di redigere le DAT è importante acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o al consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale), rivolgendosi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista che possa fornire l’aiuto necessario a chiarire gli aspetti tecnici e le implicazioni delle scelte.
2. Redigere il documento
La Legge prevede diverse modalità per redigere e formalizzare Le DAT:
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.
3. Nominare un Fiduciario
Nelle DAT è possibile nominare un fiduciario, ossia una persona di fiducia che ha il compito di far rispettare le disposizioni nel caso in cui la persona non sia più in grado di comunicare. Il fiduciario rappresenta il disponente nelle relazioni con il personale sanitario e assicura che le volontà siano rispettate, può prendere decisioni in casi non espressamente previsti nelle DAT.
Il fiduciario deve accettare formalmente la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.
Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto.
Il disponente può revocare l’incarico al fiduciario in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Aggiornare le DAT
Le DAT possono essere modificate o revocata in qualsiasi momento con le stesse modalità utilizzare per la redazione iniziale. È importante aggiornare il documento in caso di cambiamenti significativi della propria condizione di salute o dei propri valori.
La Legge prevede che nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni“.
Le DAT sono vincolanti per il personale medico. Possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico in accordo con il fiduciario qualora:
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato al ruolo o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Per maggiori informazioni e per la normativa di riferimento consulta il sito del Ministero della Salute