La circolare ministeriale, Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19/02/2016, in attuazione dell’art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015 – che prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN debbano indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei DM di cui al decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2009 – ha fornito le opportune indicazioni operative, di seguito riassunte, finalizzate a garantire la corretta applicazione di tale disposizione.
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:
<CodiceTipo> |
“DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” |
<CodiceValore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) |
La compilazione di tali campi sarà oggetto di puntuale verifica da parte degli Uffici preposti.