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Assistenza sanitaria agli stranieri

 

Per verificare la propria posizione, avere informazioni ed effettuare l’iscrizione al SSR , è possibile rivolgersi agli Uffici Scelta e Revoca di ASST  Garda

 

 

 STRANIERI COMUNITARI

 

Ai cittadini provenienti da un Paese dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l’assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.

In situazioni diverse dal soggiorno per turismo, i cittadini comunitari possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale se in possesso di apposita modulistica comunitaria (modello E106, E109, E120, E121 ora documento S1) rilasciata dal paese di provenienza ovvero se lavoratore subordinato con contratto di lavoro italiano o lavoratore autonomo assoggettato alla imposizione fiscale italiana.

 

Cosa fare

Per l’iscrizione al SSR il cittadino comunitario dovrà presentare all’apposito ufficio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di riferimento la seguente documentazione:

se lavoratore dipendente o autonomo in Italia, anche stagionale:

  • contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego e la durata
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di domicilio e/o residenza (modulo scaricabile)
  • autocertificazione di iscrizione alla camera di commercio o ad un Albo o Ordine Professionale (solo se lavoratore autonomo)(modulo scaricabile)
  • autocertificazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS (solo se lavoratore autonomo) (modulo scaricabile)

 

se familiare del lavoratore dipendente o autonomo:

  • documento di identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di domicilio e/o residenza (modulo scaricabile);
  • autocertificazione di carico familiare fiscale nel casi di ascendenti diretti o figli maggiori di 21 anni (modulo scaricabile)
  • certificato di matrimonio tradotto
  • per i figli, certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità
  • “Carta di Soggiorno per familiare cittadino UE/italiano”, qualora il familiare sia extracomunitario

 

ex lavoratore in stato di disoccupazione involontaria:

  • documento di identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di domicilio e/o residenza (modulo scaricabile)
  • ex contratto di lavoro attestante il rapporto di impiego cessato e la durata
  • autocertificazione di iscrizione presso il Centro per l’impiego dove si trova il proprio domicilio (modulo scaricabile)

 

titolari di modelli E106, E109, E120, E121, ora documento S1

  • documento di identità
  • codice fiscale
  • autocertificazione di domicilio e/o residenza (modulo scaricabile)
  • modello E106 o E109 o E120 o E121 (ora S1)

 

Non è previsto alcun costo a carico del cittadino.

 

 STRANIERI NON COMUNITARI – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

 

I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea devono essere iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • lavoro subordinato o autonomo
  • emersione dal lavoro irregolare
  • iscrizione alle liste di collocamento – Attesa occupazione
  • motivi familiari (visto per ricongiungimento o coesione familiare) – Familiare extra-UE di cittadino comunitario/italiano
  • cure mediche per donne in stato di gravidanza
  • Motivi di salute (proroga di altro Permesso di Soggiorno) – Assistenza a minore (valido per lavoro)
  • attesa adozione/Affidamento/Recupero psico-fisico
  • detenuti o sottoposti a misure detentive alla pena
  • richiesta di Asilo Politico/Umanitario Internazionale
  • asilo politico
  • motivi umanitari
  • Protezione Sussidiaria/Internazionale
  • acquisto cittadinanza
  • motivi di studio (proroga di altro Permesso di Soggiorno o lavoratore)
  • misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
  • possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno)

I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all’iscrizione al SSR come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero non comunitario deve provvedere al rinnovo.

Il diritto di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale decade per:

  • mancato rinnovo del permesso di soggiorno
  • revoca o annullamento del permesso di soggiorno
  • espulsione del cittadino straniero

 

Cosa fare

Il cittadino deve esibire la seguente documentazione:

  • permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura (o ricevuta postale per coloro che dimostrano di rientrare nei motivi che danno diritto all’iscrizione tramite visto d’ingresso o permesso di soggiorno scaduto)
  • autocertificazione di residenza/domicilio abituale (modulo scaricabile)
  • codice fiscale.

 

Non è previsto alcun costo a carico del cittadino.

 

 STRANIERI – ISCRIZIONE VOLONTARIA

Possono fruire dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale le seguenti categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria o non godono di idonea copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza, che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • stranieri residenti per residenza elettiva e familiari a carico
  • stranieri residenti per motivi religiosi e familiari a carico
  • stranieri residenti per affari e familiari a carico
  • specifiche categorie di lavoratori e familiari a carico
  • lavoratori alla pari
  • studenti
  • cittadini che partecipano a programmi di volontariato
  • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare, dopo il 05/11/2008

 

Cosa fare

Il cittadino deve esibire la seguente documentazione:

  • solo se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale);
  • autocertificazione di residenza/domicilio abituale;
  • codice fiscale;
  • ricevuta del versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile effettuato con Mod. F24 (con indicato anno di riferimento; cod .Regione: 10; cod. Tributo: 8846).

 

I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, nemmeno facoltativamente, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.

 

Quanto costa 

La quota annua forfettaria dovuta, determinata con gli aggiornamenti introdotti dall’art. 1 comma 240 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero e non può essere inferiore per l’anno 2024 ad € 2.000. Le aliquote da applicare per il calcolo della quota dovuta sono quelle stabilite dal D.M. 08.10.1986:

  • 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
  • 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645.69.

 

Per i soggiornati per motivi di studio e per quelli collocati alla pari il contributo annuo per il 2024 non può essere inferiore rispettivamente ad € 700 e ad € 1.200 (senza familiari a carico).

 

 MINORI STRANIERI PRESENTI IRREGOLARMENTE SUL TERRITORIO ITALIANO (DGR n. 1185/2013, DGR n. 5954/2016, DRG n. 7600/2017, DGR n. 1046/2018 e Nota RL G1.2022.0043389 del 26/10/2022)

I minori stranieri, età 0-18 anni, di qualunque nazionalità (extracomunitari e comunitari privi di attestati di diritto o di TEAM rilasciata dal Paese di provenienza) presenti irregolarmente sul suolo italiano possono essere iscritti al SSR. L’iscrizione al SSN assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l’assistenza all’estero.

 

Cosa fare

Il familiare/accompagnatore presenta apposita istanza di iscrizione (modulo scaricabile ) unitamente al documento d’identità o equipollente del minore.

In merito all’età anagrafica, la stessa potrà essere desunta dai seguenti documenti:

  • documento d’identità, passaporto o documento equipollente del minore;
  • certificato di nascita del minore;
  • permesso di soggiorno scaduto;
  • dichiarazione del genitore/accompagnatore

 

Non è previsto alcun costo a carico del cittadino.

 

 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)

I cittadini non comunitari e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno (clandestini/irregolari) ed in condizione di indigenza hanno diritto presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate alle seguenti prestazioni:

 

  • cure ambulatoriali e di ricovero urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio;
  • interventi di medicina preventiva (tutela sociale della gravidanza e della maternità compreso l’accesso ai consultori familiari; tutela della salute del minore; vaccinazioni previste dai piani sanitari; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai).

 

Sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai Servizi per le Tossicodipendenze e le prestazioni nei confronti dei soggetti con HIV.

 

A questi stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell’assistenza, viene assegnato (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ha validità semestrale e viene rinnovato in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Il codice STP, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, può essere rilasciato unicamente da ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari ed IRCCS.

Contestualmente al rilascio del codice STP l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza.

 

Il codice STP dà diritto anche alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.

 

Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

 

Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

 

L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero clandestino non può comportare alcun tipo di segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria a parità di condizioni con i cittadini italiani.

 

Non è prevista l’assistenza del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta.

 

 COMUNITARIO SENZA COPERTURA SANITARIA (CSCS)

Il cittadino comunitario che non sia in possesso di attestato di diritto alla copertura sanitaria emesso dal Paese di provenienza o idonea assicurazione privata è tenuto al pagamento delle tariffe vigenti per le prestazioni ricevute.

 

Ciò premesso, le indicazioni della normativa vigente prevedono di assicurare anche ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, ma privi di copertura sanitaria (CSCS) ed in condizioni di indigenza, le cure urgenti o comunque essenziali ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 286/98 e ss.mm., in particolare la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni in ambito di interventi di campagne di prevenzione, la diagnosi e cura delle malattie infettive.

 

Analogamente agli STP, questa categoria non può accedere alle prestazioni medico-generiche, pediatriche e relative prescrizioni.

 

Ultimo aggiornamento: 22 Febbraio 2024