Territorio

Commissione invalidi civili

 TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

 

La Commissione, integrata da un medico INPS, esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sulla valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
La visita viene effettuata solo se ritenuta necessaria dalla Commissione in relazione al concreto caso clinico, secondo le seguenti tipologie di accertamento.

 

Invalido civile

Soggetto di qualsiasi età che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio, o che siano riconosciute come cecità civile o sordomutismo. La Commissione valuta ed esprime un giudizio in base al quale possono scaturire benefici di carattere non direttamente economico (es. protesi e ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.) o economico (dall’assegno di invalidità all’assegno di accompagnamento).

 

Riferimento normativo: L. 118 del 30/03/1971  e succ. modifiche e integrazioni

Cecità

 

Soggetto di qualsiasi età affetto da cecità totale o con un minimo residuo visivo, con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile.

 

Riferimento normativo: L. 382 del  27/05/1970  e succ. modifiche e integrazioni

Sordità

 

Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile.

 

Riferimento normativo: L. 381 del  26/05/1970  e succ. modifiche e integrazioni

Handicap

Possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della Legge 5/2/92, n. 104, i soggetti affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Possono presentare tale domanda anche soggetti titolari di altre forme d’invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di servizio, cecità civile o sordomutismo). Il certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni di carattere fiscale (esenzione IVA) o lavorativo (fruizione di permessi lavorativi).

 

Riferimento normativo: L. 104 del 05/02/1992

Disabilità (capacità lavorative residue)

Possono richiedere (anche contestualmente alla richiesta di invalidità, cecità o sordomutismo) l’accertamento come disabile (L. 68/99) i cittadini in età lavorativa, già riconosciuti invalidi civili in misura superiore al 45% oppure sordomuti o non vedenti. Con il giudizio della Commissione il disabile può iscriversi alle liste del collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego del proprio territorio o, se già lavora, passare in “quota invalidi” nella propria azienda (in tal caso è necessario però che sia titolare di invalidità civile nella misura pari o superiore al 60%).

 

Riferimento normativo: Legge n. 68 12/03/1999

 

Anche gli invalidi di servizio, di guerra o di lavoro possono aver diritto al collocamento mirato, ma in tale caso devono rivolgersi ai competenti organismi (INAIL o Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

 A CHI RIVOLGERSI PER ACCERTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE

 

Dall’01.01.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.

Per informazioni:

 TELEFONO 803164 (contact center Inps)
 ONLINE consultare il sito INPS

Per ulteriori informazioni visita l’area Disabilità di Regione Lombardia 

 

 ITER DELLA DOMANDA

 

Per l’avvio della pratica bisogna rivolgersi al medico certificatore per la compilazione del certificato online, introduttivo all’istanza per il riconoscimento dello stato invalidante. Il Certificato medico ha una validità di 90 giorni.

 

La domanda può essere inoltrata online direttamente dal cittadino o tramite gli Enti di Patronato o Associazioni di Categoria.

 

L’ASST provvede alla convocazione a visita tramite lettera, con indicazione di sede, giorno ed orario. La visita deve avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all’INPS.

In caso di patologia oncologica, ai sensi della L. 80/2006, l’utente viene convocato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

 

Le richieste di visite domiciliari sono limitate alle situazioni di reale intrasportabilità, per le quali lo spostamento (anche tramite mezzi di assistenza pubblica o privata) è pericoloso per l’assistito o per altri.

Per la richiesta di accertamento domiciliare è necessario presentare il certificato del medico curante con la motivazione dell’impossibilità al trasporto alla Segreteria Commissione Invalidi Civili competente per residenza.

 

Nel caso in cui, la persona interessata non si presenti a visita per due volte senza giustificato motivo, la sua domanda viene archiviata. La persona dovrà ripresentare una nuova domanda.

 

Nelle domande di aggravamento il certificato medico dovrà evidenziare le modificazioni del quadro clinico rispetto alla precedente visita della Commissione e la documentazione sanitaria allegata dovrà essere successiva al precedente riconoscimento.

Terminato l’accertamento la Commissione trasmette l’intera pratica all’INPS che provvede o meno a validare il giudizio espresso dalla Commissione.

L’INPS invia il giudizio definitivo dell’accertamento al domicilio dell’interessato e provvede a notificare gli eventuali benefici economici.

 

Note informative
Con l’entrata in vigore della L.114 del 11/08/2014 (art. 25 comma 6bis), nel caso sia prevista sul verbale di invalidità civile o di handicap (Legge 104/92) una data di revisione del giudizio (revisione d’ufficio), la convocazione a visita è di competenza dell’INPS.

 DOCUMENTI PER LA COMMISSIONE

 

La Commissione ASST, integrata da un medico INPS, esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sull’attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta. La visita viene effettuata solo se ritenuta necessaria dalla Commissione in relazione al concreto caso clinico.

 

E’ indispensabile consegnare alla Commissione, al momento della visita, copia fotostatica e originali di tutta la documentazione medica specialistica/ospedaliera in suo possesso (gli originali verranno restituiti), in particolare:

  • per gli invalidi civili (L.104/92 – Legge 68/99)
    altre eventuali certificazioni che servono ad evidenziare le diverse malattie/infermità (copie di cartelle cliniche, cartellini clinici, certificati specialistici)
  • per i ciechi civili
    certificato del medico specialista oculista (di struttura pubblica o accreditata) attestante il grado di residuo visivo, con eventuale correzione, in entrambi gli occhi e/o il deficit campimetrico con allegato il campo visivo binoculare percentualizzato
  • per i sordomuti
    certificazione del medico curante, esame audiometrico ed esame impedenzometrico di struttura pubblica.

 

 BENEFICI ECONOMICI

 

Dal 01/10/2010 la concessione dei benefici economici è di competenza INPS.

 

Le provvidenze economiche che possono essere concesse sono:

 

per gli invalidi civili
– assegno mensile per invalidità dal 74% al 99%
– pensione di inabilità per invalidità totale al 100%
– indennità di accompagnamento
– indennità di frequenza

per i ciechi civili
indennità di accompagnamento e pensione non reversibile per ciechi assoluti
– indennità speciale e pensione non reversibile per ciechi parziali

 

per i sordomuti
indennità di comunicazione

 RICORSO

 

Avverso il giudizio della Commissione di 1^ istanza, ai sensi della L. 326 del 24/11/2003 art. 42, comma 3, l’interessato potrà presentare ricorso per via giurisdizionale davanti al giudice ordinario entro 180 giorni dalla data di ricevimento del giudizio (Tribunale – Sezione Lavoro).

Il modulo per presentare ricorso è scaricabile dal sito INPS.

 

 

 ISTANZA DI TRASFERIMENTO FASCICOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA

 

Nel caso di spostamento della residenza nel territorio di competenza di altra Segreteria Commissione Invalidi, per richiedere il trasferimento del fascicolo è necessario compilare il modulo predisposto (scarica il modulo “Istanza di trasferimento fascicolo”) da presentare alla Segreteria della Commissione Invalidi Civili in cui si è effettuato l’ultimo accertamento.

 SEGRETERIE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI ASST GARDA

In considerazione delle misure per la prevenzione e gestione epidemiologica da Covid-19, fino a nuove disposizioni, la segreteria è aperta al pubblico solo su appuntamento

 

Segreteria Commissione Invalidi di Salò e Montichiari
Ospedale di Salò
Piazza Bresciani, 4 –  25087 Salò (BS)
 TELEFONO 0365.297292

orari ricezione telefonica:

lunedì e martedì 14.00-15.00
venerdì 09.00-11.00

 SPORTELLO A seguito delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’accesso è possibile solo su appuntamento
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Segreteria Commissione Invalidi di Manerbio
Via Lungomella Valsecchi, 2 – Manerbio (Bs)
 TELEFONO 030.9116.321

orari ricezione telefonica:

da lunedì a venerdì 09.00-12.00

 SPORTELLO A seguito delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’accesso è possibile solo su appuntamento
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Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio 2024