La Commissione, integrata da un medico INPS, esegue accertamenti collegiali medico-legali basati sul colloquio con l’utente e sulla valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
La visita viene effettuata solo se ritenuta necessaria dalla Commissione in relazione al concreto caso clinico, secondo le seguenti tipologie di accertamento.
Invalido civile
Soggetto di qualsiasi età che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio, o che siano riconosciute come cecità civile o sordomutismo. La Commissione valuta ed esprime un giudizio in base al quale possono scaturire benefici di carattere non direttamente economico (es. protesi e ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.) o economico (dall’assegno di invalidità all’assegno di accompagnamento).
Riferimento normativo: L. 118 del 30/03/1971 e succ. modifiche e integrazioni
Cecità
Soggetto di qualsiasi età affetto da cecità totale o con un minimo residuo visivo, con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile.
Riferimento normativo: L. 382 del 27/05/1970 e succ. modifiche e integrazioni
Sordità
Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non possono essere valutate infermità che diano o abbiano dato diritto ad un’invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio o civile.
Riferimento normativo: L. 381 del 26/05/1970 e succ. modifiche e integrazioni
Handicap
Possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi della Legge 5/2/92, n. 104, i soggetti affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Possono presentare tale domanda anche soggetti titolari di altre forme d’invalidità (civile, di lavoro, di guerra, di servizio, cecità civile o sordomutismo). Il certificato di handicap è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni di carattere fiscale (esenzione IVA) o lavorativo (fruizione di permessi lavorativi).
Riferimento normativo: L. 104 del 05/02/1992
Disabilità (capacità lavorative residue)
Possono richiedere (anche contestualmente alla richiesta di invalidità, cecità o sordomutismo) l’accertamento come disabile (L. 68/99) i cittadini in età lavorativa, già riconosciuti invalidi civili in misura superiore al 45% oppure sordomuti o non vedenti. Con il giudizio della Commissione il disabile può iscriversi alle liste del collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego del proprio territorio o, se già lavora, passare in “quota invalidi” nella propria azienda (in tal caso è necessario però che sia titolare di invalidità civile nella misura pari o superiore al 60%).
Riferimento normativo: Legge n. 68 12/03/1999
Anche gli invalidi di servizio, di guerra o di lavoro possono aver diritto al collocamento mirato, ma in tale caso devono rivolgersi ai competenti organismi (INAIL o Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze).