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Indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni

 

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati possono – come previsto dalla Legge 210/92 – fare richiesta di riconoscimento economico.
Il riconoscimento di tale diritto comporta anche l’esenzione dal ticket per le spese sanitarie correlate alla patologia riconosciuta.

Nel dettaglio le previsioni normative sono:

  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3)
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.)
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l’infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92)
  • Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo
  • Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum

Per informazioni sulle modalità di richiesta di indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni è possibile rivolgersi agli uffici competenti dell’ASST del Garda:

P.zza Donatori di Sangue, 1 – Leno 030.9116.450
Ufficio Protesica, Via Fantoni 93 – Salò 030.9116.625

 

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2019